Il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice.
Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia.
La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10107 del 09/05/2011; conf. Sez. 3 - , Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso”).
Si pensi, in particolare, al danno sofferto dai congiunti per la prematura scomparsa, dovuta al negligente operato dei sanitari, del loro, rispettivo, marito e padre.
Trattasi di una particolare forma di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, configurabile anche in presenza di mera lesione del rapporto con il familiare, che consiste in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita e nella sofferenza interiore derivante dal veder compromesso o radicalmente mutato tale rapporto (Cassazione civile, ordinanza n. 4571/2023).
Si tratta quindi di un danno che può essere dimostrato tramite presunzioni semplici, massime di comune esperienza o fatti notori, dato che è l'esistenza stessa del rapporto di parentela a far presumere la sofferenza del familiare.
Di recente la S.C. è tornata sul corrispondente tema decretando il riparto dell’onere probatorioa e con la Ordinanza n. 9617 del 15/04/2026 e ha così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di prova del danno da perdita o lesione del rapporto parentale tra membri della famiglia nucleare, sia originaria che successiva, ai fini dell'accertamento e della liquidazione delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili, occorre tenere distinto il profilo esteriore (cd. danno dinamico-relazionale) il quale richiede la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, della quale il giudice del merito deve tenere conto ai fini della quantificazione complessiva), dall'aspetto interiore (cd. sofferenza morale) il quale è oggetto di presunzione iuris tantum, sicché grava sul convenuto l'onere della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio intercorrente tra la vittima e il congiunto superstite.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che, in tema di prova del danno da perdita o lesione del rapporto parentale tra membri della famiglia nucleare, ai fini dell'accertamento e della liquidazione delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili, occorre tenere distinto il danno dinamico-relazionale che richiede la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva il quale è oggetto di presunzione iuris tantum, sicché grava sul convenuto l'onere della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio intercorrente tra la vittima e il congiunto superstite.
Avv. Giulio Costanzo