Lunedì, 15 Giugno 2026 08:30

Caparra confirmatoria

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 29482 del 07/11/2025, ha statuito che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta (o condanna al pagamento del doppio di quella versata) deve essere interpretata come volta ad ottenere la declaratoria della legittimità dell'intervenuto recesso con ritenzione della somma ricevuta a tale titolo, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, assumendo rilievo dirimente la richiesta relativa alla caparra, perché inerente una pretesa accessoria all'esercizio del diritto potestativo di recesso ed incompatibile con la domanda ex art. 1453 c.c. di risoluzione e risarcimento del danno secondo le regole generali.

La Cassazione, con la Ordinanza n. 29482 del 07/11/2025, è tornata sul pungente tema della caparra confirmatoria.

Ai sensi dell’art. 1387 c.c.: “Se al momento della conclusione del contratto [1326 ss.] una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.

La caparra confirmatoria consiste in una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili versata a titolo di reciproca e mutuale garanzia contro l’inadempimento nel contratto oppure come corrispettivo in caso di recesso dal contratto.

Triplice è la funzione della caparra confirmatoria: di conferma del contratto, di anticipo della prestazione e di indennizzo preventivo per l'eventuale inadempimento o per il ritardo.

La caparra, inoltre, deve essere data alla parte, se data ad un terzo, infatti, non è caparra, bensì deposito cauzionale.

È doveroso precisare che le disposizioni della clausola penale si applicano alla caparra, tranne la limitazione dell'art. 1382 c.c. e la riduzione prevista dall'art. 1384 c.c.

Ciò comporta, altresì, la probabilità sempre più diffusa di confusione e/o contaminazione tra le due fattispecie.

I Giudici di Piazza Cavour sono tornati sul corrispondente tema e con la Ordinanza n. 29482 del 07/11/2025 hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta (o condanna al pagamento del doppio di quella versata) deve essere interpretata come volta ad ottenere la declaratoria della legittimità dell'intervenuto recesso con ritenzione della somma ricevuta a tale titolo, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, assumendo rilievo dirimente la richiesta relativa alla caparra, perché inerente una pretesa accessoria all'esercizio del diritto potestativo di recesso ed incompatibile con la domanda ex art. 1453 c.c. di risoluzione e risarcimento del danno secondo le regole generali.”.

Alla luce della suddetta pronunzia emerge, ergo, che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta (o condanna al pagamento del doppio di quella versata) deve essere interpretata come volta ad ottenere la declaratoria della legittimità dell'intervenuto recesso con ritenzione della somma ricevuta a tale titolo, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, assumendo rilievo dirimente la richiesta relativa alla caparra, perché inerente una pretesa accessoria all'esercizio del diritto potestativo di recesso ed incompatibile con la domanda ex art. 1453 c.c. di risoluzione e risarcimento del danno secondo le regole generali.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 11 volte Ultima modifica il Lunedì, 15 Giugno 2026 08:34
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