Trattasi, dunque, di un'intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l'inizio dell'esecuzione forzata con l'avvertimento che, scaduto tale termine, si procederà con l'esecuzione forzata senza ulteriori avvisi; intimazione fatta in forza di un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale).
Avverso l’atto di precetto è possibile proporre opposizione, disciplinata, a seconda dei casi, dalle norme sull’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., infatti, ha ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo, sua idoneità soggettiva ed oggettiva a fondare l'esecuzione, pignorabilità dei beni); mentre l'opposizione agli atti esecutivi, ex artt. 617 e 618 c.p.c., ha ad oggetto la verifica della regolarità formale dei singoli atti esecutivi.
Spesso, però, la relativa materia è sottoposta ad abusi e, pertanto, più volte è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione proprio al fine di limitarli.
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema in un caso ove, per quanto concerne le spese processuali, il debitore provvedeva a sollevare opposizione.
Gli Ermellini, pertanto, con Ordinanza n. 9877 del 15/04/2021, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di spese processuali, il debitore è tenuto a rimborsare al creditore le spese sostenute per il pignoramento, qualora abbia provveduto al pagamento degli importi intimati con il precetto solo dopo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, atteso che in tale ipotesi le spese necessarie per il pignoramento devono ritenersi causate dal suo inadempimento, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per tali spese, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli abbia compiuto tale attività in violazione del dovere di lealtà processuale”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il debitore deve rimborsare al creditore le spese sostenute per il pignoramento, qualora abbia provveduto al pagamento degli importi intimati con il precetto solo dopo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, in quanto le spese necessarie per il pignoramento sono causate dal suo inadempimento, legittimando il creditore a procedere esecutivamente per tali spese, in forza del medesimo titolo esecutivo.