Il patto commissorio è vietato in quanto con esso, in caso di inadempimento, il mutuatario si obbliga a trasferire al mutuante la proprietà dell’immobile acquistato con le somme date a mutuo, con spese a proprio carico oltre al risarcimento del maggior danno subito. In sostanza, nel patto commissorio il creditore diviene proprietario del bene del debitore inadempiente senza corrispondergli l’eventuale differenza tra il valore del bene e quello del debito.
La ratio del divieto del patto commissorio, invero, sta nella tutela del debitore da approfittamenti del creditore, circostanza che lo differenzia, ad esempio, dal patto marciano in cui il rischio di tali approfittamenti è nullo.
Stante la delicatezza e l’analogia con altre fattispecie, innumerevoli dubbi sono sorti circa i rapporti, le relazioni e le relative differenze.
Ordinanza n. 20420 del 28/09/2020
I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, di recente sono tornati sul relativo tema e, con la Ordinanza n. 20420 del 28/09/2020, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “La cessione di un bene che sia strumentale a fornire la garanzia di un debito anteriore, per l'adempimento del quale venga concessa una proroga, attraverso l'individuazione a tal fine di un nuovo termine, rappresenta un'illecita elusione del divieto del patto commissorio, atteggiandosi a mezzo per conseguire il risultato vietato dall'art. 2744 c.c.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la cessione di un bene, in garanzia di un debito pregresso per ottonere un nuovo termine al fine del relativo adempimento, integra un’elusione al divieto di stipula del patto commissorio.