Il contratto di leasing (che può essere leasing finanziario o leasing operativo) è quel particolare contratto in virtù del quale un soggetto (locatore o concedente) concede a un altro soggetto (utilizzatore), il diritto di utilizzare un determinato bene dietro il pagamento di un canone periodico.
Alla scadenza del contratto, è previsto per quest’ultimo la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell’opzione di acquisto, mediante il pagamento del prezzo di riscatto.
Stante la peculiarità di tale contratto, molteplici sono le controversie portate dinanzi le aule giudiziarie, soprattutto per quanto concerne i rapporti tra il contratto stesso e le procedure concorsuali.
Gli Ermellini, al riguardo, sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso ove l’utilizzatore era fallito.
I Giudici di Piazza Cavour, in composizione unitaria, con Sentenza n. 2061 del 28/01/2021, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In base all’art. 1526 c.c., in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l’onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex art. 93 l.f., in seno alla quale, invocando ai fini del risarcimento del danno l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l’onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente nel fallimento dell’utilizzatore deve formulare una completa domanda di insinuazione al passivo indicandovi la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing o, in mancanza, allegare la relativa stima attendibile del valore di mercato al momento del deposito della stessa.