Lunedì, 26 Gennaio 2026 17:18

Cessione del credito e società di cartolarizzazione

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La S.C., con Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025, in tema di cessione di crediti in blocco, ha statuito che stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria.

La S.C., con Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025, è tornata sul tema della cessione del credito.

Ai sensi dell’articolo 1406 c.c. “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”.

La cessione del credito è una species del più ampio genus della cessione del contratto: con la cessione del credito si cede solo il lato attivo del rapporto; con la cessione del contratto si cede tutta la posizione contrattuale.

Un’altra differenza la riscontriamo, invece, nelle azioni ed eccezioni trasferite ed esercitabili dal cessionario: con la cessione del credito si cedono solo le azioni volte a recuperare il credito (azione di adempimento e garanzie in particolare); con la cessione del contratto invece si cedono tutte le azioni relative al contratto (risoluzione, rescissione, ecc.).

La cessione del credito è una delle modifiche del lato attivo del rapporto obbligatorio.

Protagonisti sono tre parti:

  1. il cedente (la parte che cede il credito)
  2. il cessionario (la parte che acquista il credito)
  3. il ceduto (la parte debitrice)

Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema.

La S.C., pertanto, con Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025, ha così ribadito il seguente principio di diritto: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 31 volte Ultima modifica il Lunedì, 26 Gennaio 2026 17:24
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