L’istituto della querela di falso è, invece, disciplinato dagli articoli 221 ss. c.p.c.: si può proporre sia in via incidentale (ossia all'interno del procedimento in cui il documento è stato prodotto), sia in via principale instaurando un autonomo procedimento per far dichiarare la non autenticità del documento. Ogetto della querela di falso è un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata. Legittimato a proporrla è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su esso si fondi.
Numerosi sono i dubbi sorti circa l’utilizzabilità dell’uno o dell’altro strumento o, addirittura, di entrambi in relazione alla medisima tipologia di documento.
Di recente, gli Ermellini sono tornati sulla relativa diatriba cassando la sentenza d'appello che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito sfavorevole dell'eventuale verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento.
I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, con l’Ordinanza n. 15823 del 23/07/2020, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes”“.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso.