L’accertamento del superamento di tale soglia avviene attraverso le analisi del sangue. Può accedere, però, che ciò sia necessario nell'immediatezza e, quindi, vi si procederà attraverso un esame strumentale svolto con un apposito apparecchio (l’etilometro), la cui legittimità viene valutato attraverso uno o più indici sintomatici (irascibilità, incapacità di parlare e incapacità di deambulare o di farlo in maniera coordinata).
Ma quali sono gli obblighi degli accertatori e quali i diritti dell’esaminato?
Al riguardo, di recente, i Giudici di Piazza Cavour sono tornati sul corrispondente tema e con Ordinanza n. 28 del 07/01/2021, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “L’accertamento strumentale dello stato di ebrezza (cd. alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ed impone alla P.G. di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza che, però, da ciò derivi l’obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso per procedere al test, onde consentire l’arrivo del difensore eventualmente nominato”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la P.G. deve avvisare il soggetto che debba essere sottoposto all’alcooltest, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza che, però, ne derivi il loro obbligo di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso per procedervi, al fine di consentire l’arrivo del difensore eventualmente nominato.