Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura e' prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.
Ebbene, come già in passato chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 7409 del 28 marzo 2014, la norma sopra richiamata prevede un cd. termine decadenziale entro il quale proporre il disconoscimento della scrittura privata, che va ravvisato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Sul punto, tuttavia, la Cassazione ha precisato che, trattandosi di mera decadenza, la stessa norma va correttamente interpretata nel senso che l’effetto sfavorevole all'autore (apparente) del documento deve essere messo in relazione al compimento da parte di questi dell'atto specificamente richiesto dalla legge per impedirla (art. 2966 cod. civ.), ossia il disconoscimento della scrittura privata nella prima risposta o alla prima udienza successiva alla relativa produzione in giudizio.
Secondo tale interpretazione, quindi, per “prima risposta” deve intendersi un atto processualmente rilevante proveniente dalla parte onerata del disconoscimento della scrittura privata depositata dalla controparte, per cui, a contrario, l riconoscimento tacito della medesima scrittura non può ritenersi integrato dal mancato esercizio da parte del soggetto onerato del disconoscimento della facoltà di depositare in concesso termine note autorizzate, seppure in replica alla produzione della scrittura.
Da ultimo, gli Ermellini, intervenendo sull’argomento con la recente ordinanza n. 15780 del 15/06/2018, hanno sostanzialmente confermato il detto principio, cassando con rinvio la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto tardivo il disconoscimento di una scrittura privata, in quanto, a seguito del suo deposito in atti unitamente alle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., n. 2, l’altra parte l’aveva disconosciuta all'udienza successiva allo spirare dei termini di cui al medesimo articolo 183, anzichè nella memoria di cui al terzo termine.
La Cassazione, in buona sostanza, con l’ordinanza di cui si tratta, ha enunciato il principio secondo cui, in tema di disconoscimento della scrittura privata, effettuata la relativa produzione nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dall'art. 183, sesto comma, n. 3, è tempestivo il disconoscimento operato, ai sensi dell'art. 215, comma 1, c. p. c., alla prima udienza successiva all'effettuata produzione documentale, non potendo la decadenza di cui all'art. 215 c.p.c., in quanto norma di stretta interpretazione, dipendere da una non difesa quale deve essere qualificata l'omesso deposito della memoria sopra indicata.
In altre parole, gli Ermellini hanno stabilito che, poiché la scadenza del termine per il disconoscimento della scrittura è ancorata alla celebrazione della prima udienza ovvero alla formulazione della prima risposta, è necessario, perchè il termine possa dirsi spirato, che un’udienza ovvero una difesa, da parte dell'onerato del disconoscimento, abbiano avuto effettivamente luogo.
Al contrario, detta decadenza non può essere dichiarata se vi è stata una “non difesa” ovvero il mancato esercizio della relativa facoltà, come nel caso di specie, allorquando la parte onerata del disconoscimento non vi aveva provveduto nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 3, bensì alla successiva udienza innanzi al Giudice.
Ne deriva, quindi, che – in virtù del suesposto principio – è tempestivo il disconoscimento della scrittura privata operato, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 1, alla prima udienza successiva all'effettuata produzione documentale.