Domenica, 30 Settembre 2018 07:57

Nel caso di più condotte tenute dal lavoratore, quando il licenziamento può dirsi intimato per giusta causa

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La Cassazione stabilisce i criteri di validità del licenziamento per giusta causa in caso di pluralità di fatti contestati al lavoratore.

Con sentenza del 04/06/2018, n. 14192 la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a dirimere una controversia insorta tra un lavoratore e il proprio datore di lavoro a seguito del suo licenziamento.

I fatti riguardavano un caso di licenziamento per giusta causa impugnato dal lavoratore. La Corte di merito aveva ritenuto detto licenziamento non proporzionato ai fatti addebitati al dipendente, in quanto, pur riconoscendo la gravità delle frasi offensive ed ingiuriose rivolte dal lavoratore al proprio superiore gerarchico, tale comportamento, comunque, non rivestiva un carattere di gravità tale da giustificare la sanzione adottata, soprattutto sotto il profilo dell’elemento soggettivo, stante la mancanza di precedenti disciplinari e il carattere assolutamente passeggero e momentaneo della condotta tenuta dal lavoratore verso il proprio superiore.

La Corte di Appello, tuttavia, aveva ritenuto inapplicabile la reintegrazione ex art. 18 comma 4 Legge 300/1970 nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 1 comma 42 Legge 92/2012 ed aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria, con esclusione del diritto alla indennità sostitutiva del preavviso.

Le parti adivano la Suprema Corte con ricorso principale (il lavoratore) ed incidentale (datore di lavoro).

Tale ultimo ricorso incidentale, fondato essenzialmente sulla presunta errata valutazione di non proporzionalità del licenziamento rispetto alla gravità dell’addebito mosso al lavoratore, è stato respinto dalla Cassazione, la quale, sposando in pieno la tesi della Corte di Appello, ha confermato il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui in tema di licenziamento disciplinare spetta al giudice del merito procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata al lavoratore con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, secondo un apprezzamento di fatto che non è rinnovabile in sede di legittimità, bensì censurabile per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (in tal senso anche Cass. 25/05/2012 n. 8293, Cass. 19/10/2007 n. 21965).

Il primo motivo di ricorso principale proposto dal lavoratore, invece, riguardava la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all’art. 18 commi 4 e 5 Legge 300/1970, in quanto, a dire del ricorrente, il proprio comportamento doveva essere ricondotto nell’ambito della previsione di “insussistenza del fatto” che giustificava l’applicazione della reintegrazione nel posto di lavoro.

Detto motivo è stato rigettato.

La Cassazione, infatti, rilevato che nella fattispecie, al lavoratore era stata contestata una pluralità di addebiti ovvero “un’unica articolata condotta”, ha richiamato il principio diffuso in giurisprudenza secondo il quale qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l’infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento (si veda anche Cass. 28/07/2017 n. 18836; Cass. 30/05/2014 n. 12195 ; Cass. 31/10/2013 n. 24574; Cass. 14/01/2003 n. 454).

Al contrario, il secondo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine all’art. 18 comma 5 Legge 300/1970 e all’art. 2118 cod. civ.) con il quale il lavoratore ha censurato la sentenza di secondo grado per avere ritenuto che la indennità risarcitoria fosse comprensiva anche della indennità sostitutiva del preavviso, è stato ritenuto fondato.

Sul punto, gli Ermellini hanno stabilito che la tutela indennitaria-risarcitoria, di cui al novellato art. 18 Legge n. 300/1970, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l’indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno, anche all’esito delle modifiche apportate dalla Legge 92/2012, quelle esigenze proprie dell’istituto, di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell’occupazione, né autorizzando la lettera e la “ratio” della disposizione una opzione ermeneutica restrittiva (Cass. 21/09/2016 n. 18508).

Tanto premesso, quindi, la Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, mentre, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, ha cassato la sentenza impugnata e ha condannato il datore di lavoro al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore. 

Letto 2417 volte Ultima modifica il Domenica, 30 Settembre 2018 08:04
Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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