Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della ALFA SRL con sede a Casoria e successivamente in Gran Bretagna, il giudice di primo grado ha ritenuto che sussisteva la competenza del giurisdizione italiana in quanto il trasferimento della società aveva natura completamente fittizia. La ALFA SRL non aveva, infatti, dimostrato che stava svolgendo un’attività produttiva o dimostrando la natura imprenditoriale del trasferimento, pertanto quest’ultima aveva natura meramente fraudolenta.
Contro tale pronuncia la ALFA SRL ha proposto ricorso per cassazione, essendo state prospettate censure riguardanti il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Gli ermellini hanno respinto le richieste inoltrate dalla società asserendo che nel caso in cui una società abbia trasferito, anteriormente all’apertura della procedura di insolvenza, la propria sede all’estero, è legittimamente dichiarata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla dichiarazione di fallimento della stessa ove il giudice di merito abbia accertato la presenza di indici probatori riscontrabili, principalmente, nella discontinuità dell’attività svolta successivamente al trasferimento, nella circostanza che l’organo amministrativo sia cittadino italiano e senza significativi collegamenti con lo Stato straniero ovvero nella fittizietà del trasferimento del centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell’impresa, idonei a vincere la presunzione “ juris tantum” di corrispondenza tra la sede legale e la sede effettiva, prevista dall’ art. 3 del regolamento CE n. 1346 del 2000. Secondo esso, la competenza ad aprire la procedura di insolvenza spetta al giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, da individuare fino a prova contraria, in caso di società, in quello del luogo in cui si trova la sede statutaria.