Il padre proponeva appello avverso detta sentenza, ma la Corte adita, a prescindere da alcune modifiche più formali che sostanziali, confermava la decisione impugnata, confermando l’affido condiviso e l’onere di mantenimento della minore.
Veniva, pertanto, investita la Suprema Corte da parte del padre, il quale, ritenendo errata la decisione sia del Giudice di primo grado che della Corte di Appello, per aver sostanzialmente applicato il regime di affido condiviso come se fosse stato un affido esclusivo, chiedeva la riforma di detta decisione.
Il ricorso, tuttavia, è stato respinto:
Difatti, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il principio dell’affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non esclude comunque che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (si veda, in tal senso, anche Cass. n. 18131/2013).
La Cassazione, invero, si è rifatta al disposto di cui all’art. 337-ter, il quale, disponendo che il figlio minore abbia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, impone che tutti i consequenziali provvedimenti del Giudice siano sempre ispirati al supremo interesse morale e materiale dei figli stessi, disponendo, quando ritenuto giusto e proficuo, anche la possibilità che i minori siano affidati ad entrambi i genitori, con conseguente determinazione dei modi e dei tempi di frequentazione con ciascuno di loro.
Gli Ermellini, in buona sostanza, hanno sancito che il Giudice di merito abbia ogni potere di fornire una concreta regolazione del diritto di visita di ciascun genitore e di stabilirne le modalità, sempre in virtù dell’interesse morale e materiale dei figli minori, e che detta decisione è sindacabile solo qualora il Giudice stesso si sia discostato da tale interesse fondamentale, in violazione del citato articolo 337-ter c.c.
Sicchè, il principio enunciato dalla Cassazione nella pronuncia in esame n. 22219/2018, è che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista in precedenza dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall'art. 337-ter c.c. per tutti i procedimenti indicati dall'art. 337-bis c.c., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore.
Pertanto, anche nell’ipotesi di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, la collocazione dei figli minori presso uno dei due e la conseguente fissazione delle regole di visita da parte dell’altro, non lede affatto i diritti di quest’ultimo, quando tale decisione sia dettata nel supremo interesse dei minori stessi (nel caso di specie, vi era un continuo ed insanabile contrasto tra i genitori, tanto da poter arrecare turbamento nella figlia minore).