La querela di falso è, quindi, uno strumento per verificare la validità probatoria e non che, ad oggi, rappresenta ancora un istituto controverso e oggetto di abusi.
Di recente, i Giudici di Legittimità sono tornati sulla relativa questione, cassando la decisione di merito che aveva affermato l'indispensabilità, perché il difensore potesse proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi.
Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021
I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, con l’Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere“.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che, ai fini della proposizione della querela di falso, è necessario che la procura speciale alle liti sia idonea ad attribuire tale potere anche in via incidentale e che, dalla stessa, debba quindi desumersi l'attribuzione di detto potere e debba recare l'espressa indicazione dell'attività da compiere.