La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22225 del 04/08/2021, ha statuito che, in caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso.
La S.C., con l’Ordinanza n. 22225 del 04/08/2021, è tornata sulla tormentata questione relativa alla identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto confutabile soltanto mediante querela di falso.
L’istituto della querela di falso è disciplinato dagli articoli 221 ss. c.p.c.: si può proporre sia in via incidentale (ossia all'interno del procedimento in cui il documento è stato prodotto), sia in via principale instaurando un autonomo procedimento per far dichiarare la non autenticità del documento. Ogetto della querela di falso è un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata. Legittimato a proporrla è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su esso si fondi.
La querela di falso è, quindi, uno strumento per verificare la validità probatoria e non che, ad oggi, rappresenta ancora un istituto controverso e oggetto di abusi.
Di recente, i Giudici di Legittimità sono tornati sulla relativa questione, per quanto concerne la notifica di un atto a mani, da parte dell’ufficiale giudiziario, al destinatario che dichiare di esserlo.
I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, con l’Ordinanza n. 22225 del 04/08/2021, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “In caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso“.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che essendo l’identità del destinatario di un atto giudiziario emergente dalla relata di notifica, la quale è munita di fede probatoria privilegiata, la relatiav ed eventuale non autenticità può essere sollevata solo mediante querela di falso.