La querela di falso è, quindi, uno strumento per verificare la validità probatoria e non che, ad oggi, rappresenta ancora un istituto controverso e oggetto di abusi.
Di recente, i Giudici di Legittimità sono tornati sulla relativa questione decidendo su di una questione relativa alla possibilità di articolare mezzi di prova nel sub-procedimento incidentale di querela di falso.
Ordinanza n. 15703 del 04/06/2021
I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, con l’Ordinanza n. 15703 del 04/06/2021, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “Nell'ambito di un sub-procedimento sostanzialmente deformalizzato qual è quello con cui si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova“.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che nell'ambito di un sub-procedimento di querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova.