Martedì, 14 Settembre 2021 10:18

Violazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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Contratto Contratto

La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021, ha statuito che nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, le violazioni delle obbligazioni che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti.

La Cassazione, con la Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021, è intervenuta sul mancato rispetto del principio di buona fede.

La buona fede contrattuale consiste nella reciproca lealtà di condotta e fondamentale canone di correttezza al quale tutte le parti di un rapporto contrattuale devono necessariamente ispirarsi ed attenersi.

Le parti del rapporto contrattuale, infatti, sono tenuti ad agire in maniera tale da poter preservare gli interessi dell'altra, al di là degli specifici obblighi contrattuali o dal rispetto del principio del neminem laedere: l'obbligo di lealtà si affianca, in tal modo, all'obbligo di salvaguardia dell'altrui utilità, nei limiti di un apprezzabile sacrificio.

I contraenti devono comportarsi secondo buona fede in ogni fase del rapporto contrattuale: durante le trattative (ex art.1337 c.c.), in pendenza di condizione sospensiva o risolutiva (ex art. 1358 c.c.), nell’esercizio dell’eccezione di inadempimento (ex art. 1360 c.c.) e, infine, nell’esecuzione del contratto (ex art. 1375 c.c.).

La buona fede, ai sensi dell’articolo 1366 c.c., svolge una funzione di interpretazione del contratto stesso.

Tale dovere di buona fede, in senso oggettivo, si differenzia dalla buona fede soggettiva (che consiste nell’ignoranza non colposa della lesione dell’altrui diritto) e si pone come regola di comportamento relativo al principio di solidarietà sociale.

La buona fede è, quindi, uno strumento che integra, limita e corregge il contenuto normativo dell’obbligazione.

Stante l’astrattezza di tale principio, molteplici sono i relativi giudizi portati nelle aule giudiziarie.

La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta sul relativo tema confermando la sentenza di merito, la quale aveva ravvisato una condotta contraria a buona fede e correttezza nel mancato ripristino della fornitura di energia elettrica in favore dell'utente, nonostante l'istanza di quest'ultimo, in quanto il somministrante aveva rilevato che l'utenza risultava a nome di altro soggetto, anche se un sopralluogo o una richiesta di chiarimenti, sebbene non previsti dal contratto, avrebbero potuto dimostrare che si trattava della medesima utenza, semplicemente volturata a un terzo.

Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021

I Giudici di Piazza Cavour, pertanti, con la Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021, hanno così enunciato il seguente principio di diritto: Nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, le violazioni delle obbligazioni che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti.

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