Venerdì, 06 Marzo 2026 13:56

Il patto commissorio

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Vota questo articolo
(1 Vota)

La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 16619 del 21/06/2025, ha sancito che il patto commissorio è ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, più che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere dalla natura del contratto, dal momento temporale dell'effetto traslativo, dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti.

La Cassazione, con la Ordinanza n. 16619 del 21/06/2025, è tornata sulla delicata questione relativa al controverso istituto del patto commissorio.

Il patto commissorio è il patto (autonomo o aggiunto ad un’altra garanzia tipica) con il quale creditore e debitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore (ex art. 2744 c.c.).

Il patto commissorio è vietato in quanto con esso, in caso di inadempimento, il mutuatario si obbliga a trasferire al mutuante la proprietà dell’immobile acquistato con le somme date a mutuo, con spese a proprio carico oltre al risarcimento del maggior danno subito. In sostanza, nel patto commissorio il creditore diviene proprietario del bene del debitore inadempiente senza corrispondergli l’eventuale differenza tra il valore del bene e quello del debito.

La ratio del divieto del patto commissorio, invero, sta nella tutela del debitore da approfittamenti del creditore, circostanza che lo differenzia, ad esempio, dal patto marciano in cui il rischio di tali approfittamenti è nullo.

Stante la delicatezza e l’analogia con altre fattispecie, innumerevoli dubbi sono sorti circa i rapporti, le relazioni e le relative differenze.

Gli Ermellini, infatti, di recente sono tornati sul relativo tema decidendo reiterando gli elementi ontologici di tale fattispecie.

I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, con la Ordinanza n. 16619 del 21/06/2025, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Il patto commissorio è ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, più che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere, sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che integra un patto commissorio (ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati), l'assetto di interessi complessivo tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto ad uno scopo di garanzia a prescindere dalla natura del contratto, dal momento temporale dell'effetto traslativo, dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 214 volte Ultima modifica il Venerdì, 06 Marzo 2026 14:01

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti

Ultimi articoli

Responsabilità per fatto degli ausiliari: ambito medico-sanitario

Responsabilità per fatto degli ausiliari: ambito medico-sanitario

La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza Leggi tutto
Locazione

Locazione

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. Leggi tutto
Appalto e inadempimento

Appalto e inadempimento

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. Leggi tutto
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4