I contraenti devono comportarsi secondo buona fede in ogni fase del rapporto contrattuale: durante le trattative (ex art.1337 c.c.), in pendenza di condizione sospensiva o risolutiva (ex art. 1358 c.c.), nell’esercizio dell’eccezione di inadempimento (ex art. 1360 c.c.) e, infine, nell’esecuzione del contratto (ex art. 1375 c.c.).
La buona fede, ai sensi dell’articolo 1366 c.c., svolge una funzione di interpretazione del contratto stesso.
Tale dovere di buona fede, in senso oggettivo, si differenzia dalla buona fede soggettiva (che consiste nell’ignoranza non colposa della lesione dell’altrui diritto) e si pone come regola di comportamento relativo al principio di solidarietà sociale.
La buona fede è, quindi, uno strumento che integra, limita e corregge il contenuto normativo dell’obbligazione.
Stante l’astrattezza di tale principio, molteplici sono i relativi giudizi portati nelle aule giudiziarie.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta sul relativo tema in relazione alla cancellazione dell’ipoteca su di un bene oggetto di compravendita.
I Giudici di Piazza Cavour, con la Ordinanza n. 20434 del 24/06/2022, pertanto, hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “La cancellazione dell'ipoteca svolge sia una funzione di pubblicità-notizia, allorché sussista già un'autonoma causa estintiva dell'ipoteca in ragione della sua nullità o definitiva inefficacia, sia una funzione di autonoma causa estintiva dell'ipoteca, in quanto ne determina l'estinzione anche in assenza dei relativi presupposti. Pertanto, la clausola contrattuale, con la quale il promittente venditore assuma l'impegno di curare, a proprie spese, l'estinzione dell'ipoteca prima del rogito notarile, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo va considerato assolto con l'estinzione per pagamento dell'obbligazione garantita, corredata del consenso del creditore ipotecario alla cancellazione, rilasciato con scrittura autenticata dal notaio che abbia presentato al conservatore l'atto fondante la richiesta, essendo contrario a buona fede ritenere, viceversa, necessario anche il completamento della formalità della cancellazione entro il termine pattuito”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la clausola contrattuale, con la quale il promittente venditore assuma l'impegno di curare, a proprie spese, l'estinzione dell'ipoteca prima del rogito notarile, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo va considerato assolto con l'estinzione per pagamento dell'obbligazione garantita, corredata del consenso del creditore ipotecario alla cancellazione, rilasciato con scrittura autenticata dal notaio che abbia presentato al conservatore l'atto fondante la richiesta, essendo contrario a buona fede ritenere, viceversa, necessario anche il completamento della formalità della cancellazione entro il termine pattuito.
Avv. Giulio Costanzo