La peculiarità rispetto alla più generale disciplina della comunione va individuata nel fatto che nel condominio coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune.
Particolare rilievo assume l’assemblea condominaiale, ossia l’organo deliberante che ha i maggiori poteri per decidere ed incidere sulla vita del condominio.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle afferenti le cose comuni e gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso ove nessuna delle parti in causa aveva prospettato la natura condominiale del lastrico di copertura, rivendicandone la proprietà esclusiva, peraltro, senza darne la prova, con la conseguenza che la corte di merito ha ritenuto la proprietà comune del lastrico di copertura di un immobile in capo ai partecipanti al condominio secondo la previsione di legge.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 8593 del 16/03/2022, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Poichè la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non "secundum eventum litis", ma al momento in cui essa sorge,sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini quando nel giudizio promosso da alcuni di loro per l'accertamento della natura comune di un bene i convenuti, costituendosi in giudizio,abbiano chiesto in via riconvenzionale di esserne dichiarati proprietari esclusivi a titolo derivativo o, in subordine, a titolo originario, in virtù di usucapione abbreviata”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che poichè la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata al momento in cui la litem sorge, sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini quando nel giudizio promosso da alcuni di loro per l'accertamento della natura comune di un bene i convenuti, costituendosi in giudizio,abbiano chiesto in via riconvenzionale di esserne dichiarati proprietari esclusivi a titolo derivativo o, in subordine, a titolo originario, in virtù di usucapione abbreviata.
Avv. Giulio Costanzo