Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle afferenti le innovazioni e la distinzione tra proprietà comune, quella esclusiva e quella parziale.
Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso che vedeva la volontà di un condominio di usucapire il sottotetto.
I Giudici di Piazza Cavour con l’Ordinanza n. 6114 del 24/02/2022 hanno, così, enucleato il seguente principio di diritto: “Il sottotetto di un edificio che assolva all'esclusiva funzione di isolare i vani dell'alloggio ad esso sottostanti, si pone con essi in rapporto di dipendenza e protezione, così da non poter esserne separato senza che si verifichi l'alterazione del rapporto di complementarietà dell'insieme, con la conseguenza che, non potendo essere utilizzato separatamente dall'alloggio sottostante cui accede, non è configurabile il possesso "ad usucapionem" dello stesso da parte del proprietario di altra unità immobiliare”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che, in ambito condominiale, il sottotetto di un edificio che assolva all'esclusiva funzione di isolare i vani dell'alloggio ad esso sottostanti, si pone con essi in rapporto di dipendenza e protezione, così da non poter esserne separato senza che si verifichi l'alterazione del rapporto di complementarietà dell'insieme, con la conseguenza che non è configurabile il possesso "ad usucapionem" dello stesso da parte del proprietario di altra unità immobiliare.