La peculiarità rispetto alla più generale disciplina della comunione va individuata nel fatto che nel condominio coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune.
Particolare rilievo assume l’assemblea condominaiale, ossia l’organo deliberante che ha i maggiori poteri per decidere ed incidere sulla vita del condominio.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle afferenti il Condominio intero contro un singolo condomino.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 3192 del 02/02/2023, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condòmino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo condòmino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condòmino, non sussiste il diritto del singolo condòmino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale.
Avv. Giulio Costanzo