Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo [che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero] che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio >>.
L’art. 345 c.c. primo comma pone il divieto di proposizione di nuove domande in appello, le quali devono essere dichiarate inammissibili d’ufficio.
Si ha una domanda nuova << quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio >> (Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017 n. 14023).
Il provvedimento che dichiara inammissibile l'appello è una pronuncia di rito e non preclude, pertanto, la riproponibilità della domanda in un autonomo e separato giudizio di primo grado.
Non sono, invece, considerate domande "nuove" in quanto svolgimento delle domande proposte in primo grado:
- la richiesta di restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
- le domande proposte dai terzi intervenuti ex art. 344 del c.p.c.;
- quelle che derogano al divieto per legge, come il caso previsto dall'art. 1453, comma 2 c.c., secondo il quale è possibile trasformare in domanda di risoluzione l'originaria domanda di adempimento (la giurisprudenza, però, richiede che non vengano dedotti nuovi fatti costitutivi).
La S.C. di Cassazione, con l’Ordinanza n. 6614 del 06/03/2023, è tornata sul relativo tema circa le sollecitazioni dei ricorrenti principali, rivolte al giudice del rinvio, ad una più favorevole liquidazione delle spese ed ha così enucleato il seguente principio di diritto: “La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.)“.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c..
Avv. Giulio Costanzo