Gli elementi della prescrizione sono:
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disponibilità del diritto;
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termine di decorrenza;
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tempo.
Sono imprescrittibili i diritti indisponibili quali i diritti della personalità e il diritto di proprietà (che non si perde per inattività del titolare, ma solo per acquisto del diritto da parte del terzo).
Il termine di prescrizione, tuttavia, può essere sospeso o interrotto.
Si ha sospensione del termine per cause che non consentono temporaneamente l’esercizio del diritto, quali l’età minore o la interdizione per infermità di mente per chi sia privo di rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla fine della causa di incapacità o alla nomina del rappresentante; ovvero per il periodo in cui il diritto debba esercitarsi nei confronti di persone con le quali intercorrano particolari rapporti, che ne rendano difficile o non conveniente l’esercizio.
Si ha interruzione della prescrizione per notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (artt. 163 e 638 c.p.c.) ovvero conservativo (art. 670 c.p.c.) o esecutivo (artt. 474, 491 c.p.c.), o per domanda proposta nel corso di un giudizio o, anche, se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è, inoltre, interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (1219 c.p.c.) e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Gli Ermellini, al riguardo, sono tornati sul corrispondente tema, per quanto concerne la prescrizione in ambito tributario.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 12838 del 22/04/2022, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria, l'ordinario termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva, e pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine decennale di prescrizione inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla sua riassunzione”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'ordinario termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva, e pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine decennale di prescrizione inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla sua riassunzione.