Mercoledì, 25 Marzo 2026 15:05

La prova testimoniale

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 29799 del 12/11/2025, ha statuito che la mancanza di specifica indicazione delle circostanze di fatto oggetto della prova testimoniale è rilevabile d'ufficio dal giudice e ne determina l'inammissibilità.

La S.C., con Ordinanza n. 29799 del 12/11/2025, è tornata sulla delicata questione concernente l’ammissibilità della prova testimoniale.

La prova testimoniale consiste nella raccolta sotto giuramento di dichiarazioni rese da soggetti che non sono parte del processo e che sono a conoscenza dei fatti di causa.

Vi sono, tuttavia, limitazioni all'assunzione delle prove testimoniali, ex artt. 2721 ss. c.c., che non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private per cui la loro violazione è causa di nullità a carattere relativo, le quali non essendo rilevabili d'ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione ex art. 157 c.p.c.

Tale principio viene derogato in tema di prova testimoniale dei contratti, soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova ma per l'esistenza stessa del contratto.

La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è tornata sul corrispondente tema.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 29799 del 12/11/2025, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: La mancanza di specifica indicazione delle circostanze di fatto oggetto della prova testimoniale, quale requisito di rilevanza della stessa, è rilevabile d'ufficio dal giudice e ne determina l'inammissibilità..

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la mancanza di specifica indicazione delle circostanze di fatto oggetto della prova testimoniale è rilevabile d'ufficio dal giudice e ne determina l'inammissibilità.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 161 volte Ultima modifica il Mercoledì, 25 Marzo 2026 15:11

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