Mercoledì, 08 Aprile 2026 08:21

Separazione con addebito

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1007 del 19/01/2026, ha statuito che, in tema di separazione personale dei coniugi, nell'esame della domanda di addebito la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori, alla luce del principio per cui la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di aggressione fisica.

La S.C., con Ordinanza n. 1007 del 19/01/2026, è tornata sulla delicata questione della separazione personale con addebito nei confronti di uno dei coniugi.

La separazione personale dei coniugi ha come effetto quello di sospendere gli effetti civili del matrimonio.

La separazione potrà essere richiesta con addebito o senza addebito.

In quest’ultimo caso, tuttavia, è necessario adempiere ad un rigoroso onere probatorio.

Come ha, infatti, più volte stabilito la Suprema Corte di Cassazione “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).

Circa, inoltre, l’onere della prova in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).

Per questi motivi, dubbi concernono la controversa relativa disciplina, dal momento che potrebbe essere esposta ad abusi.

Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, e con Ordinanza n. 1007 del 19/01/2026, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: In tema di separazione personale dei coniugi, nell'esame della domanda di addebito la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori, alla luce del principio per cui la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di aggressione fisica, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di separazione personale dei coniugi, nell'esame della domanda di addebito la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori, alla luce del principio per cui la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di aggressione fisica in quanto comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 174 volte Ultima modifica il Mercoledì, 08 Aprile 2026 08:26
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