Il factoring ha ad oggetto crediti anche futuri e può essere pro solvendo o pro soluto.
L’art. 3 della L. n. 52 del 1991 prevede che sono cedibili i crediti futuri, anche prima ancora che i contratti dai quali sorgeranno siano stati stipulati purché, in caso di cessione in massa, essi vengano stipulati entro un periodo di tempo non superiore a 24 mesi dalla conclusione del negozio di cessione.
Nel contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, inoltre, il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente (Cass. civ. n. 19341/2017).
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema essendo una peculiare figura che, attualmente, è sempre più diffusa.
Gli Ermellini, pertanto, con Ordinanza n. 25328 del 16/09/2025, hanno così ribadito il seguente principio di diritto: “La cessione dei crediti tipica del contratto di "factoring" non determina modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza - o addirittura contro - la sua volontà, con la conseguenza che quest'ultimo può opporre al factor cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che cessione dei crediti tipica del contratto di "factoring" non determina modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, con la conseguenza che quest'ultimo può opporre al factor cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito.
Avv. Giulio Costanzo