La querela di falso è, quindi, uno strumento per verificare la validità probatoria e non che, ad oggi, rappresenta ancora un istituto controverso e oggetto di abusi.
Di recente, i Giudici di Legittimità sono tornati sulla relativa questione, addirittura su di una Sentenza sottoscritta digitalmente.
Ricordiamo che la Sentenza che non sia sottoscritta dal giudice è nulla e che, pertanto, ciò rappresentava il nodo cruciale della questione affrontata dagli Ermellini.
Ordinanza n. 11306 del 29/04/2021
I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, con l’Ordinanza n. 11306 del 29/04/2021, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “La sentenza redatta in formato elettronico, recante la firma digitale del giudice a norma dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l'applicabilità al processo civile e ai documenti informatici adottati nel suo ambito del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. "Codice dell'amministrazione digitale"), sicché, in applicazione dell'art. 23 d.lgs. cit., deve ritenersi provata fino a querela di falso la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza redatta in formato elettronico, quando su ogni pagina della copia estratta su supporto analogico vi siano i segni grafici (coccarda e stringa) che attestano la presenza della firma digitale“.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che deve ritenersi provata fino a querela di falso la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza redatta in formato elettronico, quando su ogni pagina della copia estratta su supporto analogico vi siano coccarda e stringa che attestano la presenza della firma digitale.