Avverso tale decreto, è possibile poi promuovere opposizione entro il termine di 40 giorni.
L’opposizione a decreto ingiuntivo è il giudizio di cognizione che si instaura in seguito all’opposizione al provvedimento emesso in sede monitaria dal giudice, inaudita altera parte, entro il termine di 40 giorni dalla relativa notifica: l’ingiunto diviene attore sostanziale, mentre il creditore convenuto sostanziale.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative ai criteri di determinazione del valore della causa.
Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso relativo ad una opposizione a Decreto Ingiuntivo, circa la determianzione del valore della controversia e dei criteri applicabili a tal fine (se si dovese tener conto o meno delle spese successive alla proposizione della domanda monitoria).
La S.C., con la Ordinanza n. 10188 del 16/04/2021, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., sicchè nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di verificare se la relativa sentenza sia appellabile o ricorribile per cassazione, per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro, non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione.
Il presente articolo presenta un refuso nell’inciso: ” al fine di verificare se la relativa sentenza sia appellabile o ricorribile per cassazione..” . Invero l’ordinanza richiamata, accogliendo il secondo motivo di ricorso, stabilisce che, la sentenza di prime cure era certamente impugnabile in appello: “…. a norma dell'art. 339, comma 3 0 , c.p.c., trattandosi, tanto nell'uno (Cass. n. 14185 del 2008; Cass. n. 1812 del 2014; Cass. n. 23062 del 2018; Cass. n. 4001 del 2020), quanto nell'altro caso (trattandosi di inosservanza della norma prevista dall'art. 112 c.p.c.), di censure che, ove fondate, integrerebbero altrettante violazioni delle norme sul procedimento.” Pertanto, :” La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che l'appello fosse inammissibile, non ha, quindi, considerato che il gravame era stato proposto anche per la violazione delle norme sul procedimento ed era, pertanto, sul punto, senz'altro ammissibile”.