Avverso l’atto di precetto è possibile proporre opposizione, disciplinata, a seconda dei casi, dalle norme sull’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., infatti, ha ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo, sua idoneità soggettiva ed oggettiva a fondare l'esecuzione, pignorabilità dei beni); mentre l'opposizione agli atti esecutivi, ex artt. 617 e 618 c.p.c., ha ad oggetto la verifica della regolarità formale dei singoli atti esecutivi.
Spesso, però, la relativa materia è sottoposta ad abusi e, pertanto, più volte è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione proprio al fine di limitarli.
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema circa l'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto.
Gli Ermellini, pertanto, con Sentenza n. 13373 del 15/05/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma; detta invalidità, pregiudicando in maniera autoevidente il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma da farsi valere mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Avv. Giulio Costanzo