Lunedì, 16 Settembre 2024 12:41

Opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 13373 del 15/05/2024, ha statuito l'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma da farsi valere mediante opposizione agli atti esecutivi.

La S.C., con Sentenza n. 13373 del 15/05/2024, è tornata sull’atto di precetto e sulla opposizione ex art. 617 c.p.c..

L'atto di precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., consiste nella “intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni".

Trattasi, dunque, di un'intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l'inizio dell'esecuzione forzata con l'avvertimento che, scaduto tale termine, si procederà con l'esecuzione forzata senza ulteriori avvisi; intimazione fatta in forza di un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale).

Avverso l’atto di precetto è possibile proporre opposizione, disciplinata, a seconda dei casi, dalle norme sull’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., infatti, ha ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo, sua idoneità soggettiva ed oggettiva a fondare l'esecuzione, pignorabilità dei beni); mentre l'opposizione agli atti esecutivi, ex artt. 617 e 618 c.p.c., ha ad oggetto la verifica della regolarità formale dei singoli atti esecutivi.

Spesso, però, la relativa materia è sottoposta ad abusi e, pertanto, più volte è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione proprio al fine di limitarli.

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema circa l'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto.

Gli Ermellini, pertanto, con Sentenza n. 13373 del 15/05/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma; detta invalidità, pregiudicando in maniera autoevidente il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma da farsi valere mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

Avv. Giulio Costanzo
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