Avverso tale decreto, è possibile poi promuovere opposizione entro il termine di 40 giorni.
L’opposizione a decreto ingiuntivo è il giudizio di cognizione che si instaura in seguito all’opposizione al provvedimento emesso in sede monitaria dal giudice, inaudita altera parte, entro il termine di 40 giorni dalla relativa notifica: l’ingiunto diviene attore sostanziale, mentre il creditore convenuto sostanziale.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative alla qualità di titolo esecutivo del decreto opposto.
Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso relativo ad una opposizione a Decreto Ingiuntivo, insieme al provvedimento, veniva notificato solo il relativo ricorso e non anche la procura alle liti.
Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021
La S.C., con la Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice; l'eventuale insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta procura o l'eventuale vizio della stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi dell'art. 650 c.p.c.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, non essendo necessaria, invece, la notificazione della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice.