L’opposizione a decreto ingiuntivo è il giudizio di cognizione che si instaura in seguito all’opposizione al provvedimento emesso in sede monitaria dal giudice, inaudita altera parte, entro il termine di 40 giorni dalla relativa notifica: l’ingiunto diviene attore sostanziale, mentre il creditore convenuto sostanziale.
Una volta spirato il termine ai fini dell’opposizione, il Decreto ingiuntivo, previa declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., diviene esecutivo e potrà essere notificato l’atto di precetto.
La S.C. con la Ordinanza n. 51 del 03/01/2023, è tornata sul relativo tema ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in caso di opposizione al precetto ove l’opponente deduca l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione.
Avv. Giulio Costanzo