Il criterio del c.d. ”più probabile che non” è considerato quale standard probatorio in materia civile e, pertanto, viene spesso definita anche come preponderanza dell’evidenza (Cass. civile, sezione terza, Ordinanza del 06.07.2020, n. 13872).
La preponderanza dell’evidenza costituisce - secondo la più recente Giurisprudenza di legittimità - la combinazione delle due regole del “più probabile che non” e della “prevalenza relativa” della probabilità.
In particolare e rispettivamente:
- “la regola del “più probabile che non”, in particolare implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l’eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un’ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, sicchè, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all’altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l’ipotesi che è meno probabile dell’ipotesi inversa. In altri termini, l’affermazione della verità dell’enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette – di cui è sicura la credibilità o l’autenticità – che confermano quell’ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa”;
- “Per parte propria, la regola della “prevalenza relativa” della probabilità, rileva – quanto al nesso causale, nel caso di cd. “multifattorialità” nella produzione di un evento dannoso (ovvero quando all’ipotesi, formulata dall’attore, in ordine all’eziologia dell’evento stesso, possano affiancarsene altre) – allorchè sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio, dovendo, invero, essere prese in considerazione solo le ipotesi che sono risultate “più probabili che non”, poichè le ipotesi negative prevalenti non rilevano. Orbene, ricorrendo tale evenienza, vale a dire se vi sono più enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della prevalenza relativa – sempre secondo l’impostazione dottrinaria di cui sopra – implica che il giudice scelga come “vero” l’enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili”.
Gli Ermellini, al riguardo, sono tornati sul corrispondente tema, con riferimento ad un determinato comportamento in ambito di responsabilità medico-sanitaria.
Sentenza n. 26304 del 29/09/2021
I Giudici di Piazza Cavour, con Sentenza n. 26304 del 29/09/2021, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità, mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi probatori assunti - demandata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.