Giovedì, 03 Marzo 2022 08:49

Opposizione a Decreto Ingiuntivo: le ultime dalla Cassazione

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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Sentenza Sentenza

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 927 del 13/01/2022, ha statuito che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.

Le SS. UU. della S.C., con la Sentenza n. 927 del 13/01/2022, sono tornate sull’opposizione a Decreto Ingiuntivo, più in particolare, sulla natura della relativa azione.

Il decreto ingiuntivo è quel speciale provvedimento che viene chiesto all’Autorità Giudiziaria mediante ricorso ante causam, ex artt. 633 ss. c.p.c., in modo da ottenere la consegna di una somma di danaro (purché sia certa, liquida ed esigibile), o altro bene fungibile, oppure la consegna di un bene mobile.

Avverso tale decreto, è possibile poi promuovere opposizione entro il termine di 40 giorni.

L’opposizione a decreto ingiuntivo è il giudizio di cognizione che si instaura in seguito all’opposizione al provvedimento emesso in sede monitaria dal giudice, inaudita altera parte, entro il termine di 40 giorni dalla relativa notifica: l’ingiunto diviene attore sostanziale, mentre il creditore convenuto sostanziale.

Su questa controversa species di opposizione, tuttavia, è stata spesso al centro di dubbi di natura ontologica.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, di recente, sono state investite della sudetta tematica, pronunziandosi così sulla natura da un punto di vista prettamente ontologico.

La S.C., in composizione Unitaria, con la Sentenza n. 927 del 13/01/2022, ha così enucleato il seguente principio di diritto: L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.

Letto 4658 volte Ultima modifica il Venerdì, 04 Marzo 2022 14:56

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