Avverso tale decreto, è possibile poi promuovere opposizione entro il termine di 40 giorni.
L’opposizione a decreto ingiuntivo è il giudizio di cognizione che si instaura in seguito all’opposizione al provvedimento emesso in sede monitaria dal giudice, inaudita altera parte, entro il termine di 40 giorni dalla relativa notifica: l’ingiunto diviene attore sostanziale, mentre il creditore convenuto sostanziale.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative alle possibili azioni che potranno poi conseguirsi in sede di opposizione.
Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso relativo ad una opposizione a Decreto Ingiuntivo che vedeva protagonisti gli amministratori di più condomìni di edifici compresi in un supercondominio.
La S.C., con la Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021, illustrando i rispettivi poteri ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “Gli amministratori di più condomìni di edifici compresi in un supercondominio non sono legittimati ad opporsi, in rappresentanza dei partecipanti ex art. 1131 c.c., al decreto ingiuntivo intimato da un creditore al supercondominio per ottenere il pagamento di un'obbligazione contratta dall'amministratore dello stesso, né possono fare valere l'obbligo di manleva assolto da quest'ultimo nei confronti e a beneficio del supercondominio garantito, non operando tra l'amministratore del supercondominio e gli amministratori dei condomìni alcuna "rappresentanza reciproca" o "legittimazione sostitutiva"”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in relazione ai poteri tra l’amministratore del supercondominio e gli amministratori dei condomìni, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non opera alcuna "rappresentanza reciproca" o "legittimazione sostitutiva" e, pertanto, non sono legittimati ad opporsi, in rappresentanza dei partecipanti ex art. 1131 c.c., al decreto ingiuntivo intimato da un creditore al supercondominio per ottenere il pagamento di un'obbligazione contratta dall'amministratore dello stesso.