La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 6876 del 08/03/2023, ha statuito che in tema di concorrenza sleale la tutela risarcitoria va riconosciuta anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall'art. 2598 c.c., qualora sia dimostrata l'esistenza di un danno eziologicamente collegato a questi ultimi.
La S.C., con Ordinanza n. 6876 del 08/03/2023, è tornata sulla peculiare figura della concorrenza sleale per confusione, in particolare per quanto concerne il risarcimento del danno.
La concorrenza sleale consiste nel compimento di una serie di atti che provocano un danno ingiusto ad un’azienda oppure un errore di giudizio del consumatore, traendolo in inganno. Essa è disciplinata dall’art. 2598 c.c. e si distingue in:
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atti di confusione: uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o atti di imitazione servile di prodotti di un concorrente, o atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
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atti di denigrazione e di vanteria: gli atti denigratori sono volti a screditare e calunniare un’azienda concorrente;
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atti contrari alla correttezza professionale: dumping, storno di dipendenti, violazione del patto di non concorrenza, spionaggio industriale, tacere un conflitto di interessi.
Per quanto concerne la prima categoria, la seconda parte del n.1 dell’art. 2598 c.c. qualifica come concorrenza sleale per imitazione servile la riproduzione esatta dei prodotti altrui, nelle loro peculiari caratteristiche di conformazione, confezione e presentazione.
Qui l’imitazione è tale da trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti, inducendolo a credere che provengano dall’impresa che per prima li abbia ideati e commercializzati.
Affinché non si abbia imitazione servile non sempre, però, è sufficiente distinguere i marchi, poiché l’attenzione del consumatore è, spesso, richiamata dalla forma caratteristica del prodotto, così che non deve apparire come la copia dell’atto, in modo da non trarlo in inganno, se non vi siano motivi di apprezzabile interesse tale da rendere necessaria una così fedele riproduzione.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 6876 del 08/03/2023, di recente sono tornati sul corrispondente tema, per quanto concerne, però, gli atti preparatori e il relativo risarcimento del danno enucleando i relativi profili ontologici mediante il seguente principio di diritto: “In tema concorrenza sleale, la tutela risarcitoria va riconosciuta anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall'art. 2598 c.c., qualora sia dimostrata l'esistenza di un danno eziologicamente collegato a questi ultimi; ove il pregiudizio riguardi l'immagine e l'apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti commercializzati con un determinato segno distintivo, il risarcimento è parametrato, oltre che sul danno emergente e sul danno non patrimoniale, anche sul danno da lucro cessante, sempreché la condotta lesiva abbia determinato una contrazione dei ricavi del danneggiato o abbia avuto, comunque, un'incidenza sul relativo importo.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di concorrenza sleale la tutela risarcitoria va riconosciuta anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall'art. 2598 c.c., qualora sia dimostrata l'esistenza di un danno eziologicamente collegato a questi ultimi.
Avv. Giulio Costanzo