Lunedì, 23 Settembre 2024 10:01

Concorrenza sleale

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Vota questo articolo
(2 Voti)
Tribunale Tribunale Immagini generate tramite un modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14944 del 28/05/2024, ha statuito che, in tema concorrenza sleale, il cd. storno vietato di dipendenti non ricorre ove l'imprenditore avvii una collaborazione professionale con il prestatore d'opera, che abbia posto fine al precedente rapporto di lavoro, disattendendo l'obbligo di preavviso o il divieto di concorrenza contratti con il vecchio datore di lavoro, poiché l'imprenditore che recluti il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che inerivano al precedente rapporto.

La S.C., con l’Ordinanza n. 14944 del 28/05/2024, è tornata sulla peculiare figura della concorrenza sleale, in particolare per quanto riguarda il c.d. storno dei dipendenti.

La concorrenza sleale consiste nel compimento di una serie di atti che provocano un danno ingiusto ad un’azienda oppure un errore di giudizio del consumatore, traendolo in inganno. Essa è disciplinata dall’art. 2598 c.c. e si distingue in:

  • atti di confusione: uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o atti di imitazione servile di prodotti di un concorrente, o atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
  • atti di denigrazione e di vanteria: gli atti denigratori sono volti a screditare e calunniare un’azienda concorrente;
  • atti contrari alla correttezza professionale: dumping, storno di dipendenti, violazione del patto di non concorrenza, spionaggio industriale, tacere un conflitto di interessi.

Per quanto concerne la peculiare fattispecie per c.d. agganciamento, consiste nell’uso indebito delle fotografie di prodotti dell’azienda concorrente costituisce un caso di concorrenza sleale previsto dalla chiamata previsione normativa che vieta gli atti di concorrenza sleale tipici (atti confusori, denigrazione e appropriazione di pregi) e atipici (atti contrari ai princìpi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda), a fronte dei quali si può agire in giudizio sia in sede inibitoria che risarcitoria.

Tale condotta, consistente nell’appropriazione di pregi del concorrente e in un indebito vantaggio competitivo, viene definita come concorrenza sleale per agganciamento, che comporta lo sfruttamento della visibilità sul mercato che ha l’impresa concorrente e più affermata. Si tratta quindi di un atto di concorrenza sleale, idoneo a creare confusione tra prodotti concorrenti, di tipo parassitario, consistente in un indebito arricchimento e in un correlativo danno patrimoniale.

Gli atti di concorrenza sleale atipici costituiscono una serie aperta e in continua evoluzione, così come il criterio di correttezza professionale come regola comportamentale di base.

Tra gli atti più comuni riscontriamo quelli di concorrenza parassitaria, manifestati in atti ulteriori rispetto alla tipica appropriazione di pregi (si pensi, ad esmepio, all’ imitazione delle iniziative pubblicitarie del concorrente, delle sue immagini su Internet e dei suoi prodotti).

Avverso tale concorrenza sleale vige la possibilità di ottenere tutela inibitoria, mediante la concessione dei provvedimenti d’urgenza (ex art. 700 c.p.c. ss.) previsti dal codice di procedura civile.

Gli atti di appropriazione di pregi si distinguono dagli atti di confusione, in quanto l'illecito sviamento della clientela da essi causato si realizza non a seguito della confusione di identità tra prodotti od attività di imprese distinte, bensì esclusivamente ingenerando nel pubblico la convinzione che un prodotto od un'impresa abbiano le stesse qualità e pregi di quella concorrente.

I Giudici di Piazza Cavour, con l’Ordinanza n. 14944 del 28/05/2024, di recente sono tornati sul corrispondente tema, enucleando il seguente principio di diritto: “In tema di concorrenza sleale, il cd. storno vietato di dipendenti non ricorre ove l'imprenditore avvii una collaborazione professionale con il prestatore d'opera, che abbia posto fine al precedente rapporto di lavoro, disattendendo l'obbligo di preavviso o il divieto di concorrenza contratti con il vecchio datore di lavoro, poiché l'imprenditore che recluti il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che inerivano al precedente rapporto e l'assunzione in tali circostanze non implica necessariamente una condotta disgregatrice dell'altrui impresa, salvo dimostrare che tale comportamento è univocamente finalizzato all'intenzionale scomposizione dell'organizzazione e della funzionalità dell'unità concorrente, così da menomarne la vitalità economica.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema concorrenza sleale, il cd. storno vietato di dipendenti non ricorre ove l'imprenditore avvii una collaborazione professionale con il prestatore d'opera, che abbia posto fine al precedente rapporto di lavoro, disattendendo l'obbligo di preavviso o il divieto di concorrenza contratti con il vecchio datore di lavoro, poiché l'imprenditore che recluti il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che inerivano al precedente rapporto.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 623 volte Ultima modifica il Lunedì, 23 Settembre 2024 10:15
Altro in questa categoria: « Mobbing Appalto: le ultime »

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti

Ultimi articoli

Cessione del credito e società di cartolarizzazione

Cessione del credito e società di cartolarizzazione

La S.C., con Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025, Leggi tutto
Querela di falso

Querela di falso

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. Leggi tutto
L’art. 2051 c.c.

L’art. 2051 c.c.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Leggi tutto
Indebito oggettivo

Indebito oggettivo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. Leggi tutto
  • 1
  • 2
  • 3