Le principali diatribe in materia concernono proprio i rapporti e il riparto della responsabilità tra appaltatore e committente.
Ai sensi dell’art. 1669 c.c.: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su un caso relativo al termine decennale dal compimento dell'opera in caso di pericolo di rovina o di gravi difetti.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 11906 del 03/05/2024, hanno enucleato, così, il seguente principio di diritto: “Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. in caso di rovina o gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine decennale previsto da tale norma attiene al verificarsi delle condizioni di fatto che manifestano con evidenza il pericolo di rovina o i gravi difetti dell'opera.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di contratto d'appalto, ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. in caso di rovina o gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine decennale attiene al verificarsi delle condizioni di fatto che manifestano con evidenza il pericolo di rovina o i gravi difetti dell'opera.
Avv. Giulio Costanzo