Lunedì, 30 Settembre 2024 10:48

Contratto di leasing immobiliare

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 2510 del 26/01/2024, ha statuito che, in tema di leasing immobiliare, l'inserimento della clausola di "rischio cambio" per la indicizzazione dei canoni, non comporta il mutamento della causa del contratto.

La S.C., con Ordinanza n. 2510 del 26/01/2024, è tornata sulla peculiare figura del contratto di leasing.

Il contratto di leasing (che può essere leasing finanziario o leasing operativo) è quel particolare contratto in virtù del quale un soggetto (locatore o concedente) concede a un altro soggetto (utilizzatore), il diritto di utilizzare un determinato bene dietro il pagamento di un canone periodico.

Alla scadenza del contratto, è previsto per quest’ultimo la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell’opzione di acquisto, mediante il pagamento del prezzo di riscatto.

Stante la peculiarità di tale contratto, molteplici sono le controversie portate dinanzi le aule giudiziarie, soprattutto a causa della sua plurisoggettività.

Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, escludendo che la clausola di doppia indicizzazione del canone, apposta ad un contratto di leasing immobiliare, costituisse uno strumento finanziario derivato, trattandosi unicamente di una modalità tecnica di adeguamento della prestazione pecuniaria del contratto di finanziamento, priva di autonomia causale.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 2510 del 26/01/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di leasing immobiliare, l'inserimento della clausola di "rischio cambio" per la indicizzazione dei canoni, non comporta il mutamento della causa del contratto, in quanto è una normale clausola di valore diretta alla individuazione della prestazione del debitore, che non altera lo schema tipico del contratto meritevole di tutela per lo scopo perseguito dalle parti”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di leasing immobiliare, l'inserimento della clausola di "rischio cambio" per la indicizzazione dei canoni, non comporta il mutamento della causa del contratto.

Avv. Giulio Costanzo

Letto 518 volte Ultima modifica il Lunedì, 30 Settembre 2024 11:27

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