Giovedì, 19 Settembre 2024 08:43

Mobbing

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4664 del 21/02/2024, ha statuito che la nozione di mobbing è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e, pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 4664 del 21/02/2024, è tornata sulla delicata tematica della condotta di mobbing sul posto di lavoro.

Integra “mobbing" l’insieme dei comportamenti persecutori che tendono a emarginare, sul posto di lavoro, un soggetto dal gruppo sociale di appartenenza, tramite violenza psichica protratta nel tempo e in grado di causare seri danni alla vittima.

Il mobbing si distingue in verticale ed orizzontale:

  1. il mobbing verticale (o “bossing”) consiste negli abusi e nelle vessazioni poste in essere ai danni di uno o più dipendenti da un loro diretto superiore gerarchico;
  2. per mobbing orizzontale, invece, si intende l’insieme di atti persecutori messi in atto da uno o più colleghi nei confronti di un altro, spesso finalizzati a screditare la reputazione di un lavoratore mettendo in crisi la sua posizione lavorativa.

Le principali controversie e diatribe concernono proprio l’esatta individuazione della condotta che integri, da un punto di vista prettamente ontologico, tale fattispecie.

Gli Ermellini sono tornati sul relativo tema e con l’Ordinanza n. 4664 del 21/02/2024 hanno deciso su di un caso cassando la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento da mobbing per l'assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, senza verificare se le condotte datoriali avevano generato un ambiente logorante e "stressogeno" per il dipendente, enucleando così il seguente principio di diritto: “La nozione di mobbing - come quella di straining - è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro; pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la nozione di mobbing è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e, pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale.

Avv. Giulio Costanzo
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