Il mobbing si distingue in verticale ed orizzontale:
- il mobbing verticale (o “bossing”) consiste negli abusi e nelle vessazioni poste in essere ai danni di uno o più dipendenti da un loro diretto superiore gerarchico;
- per mobbing orizzontale, invece, si intende l’insieme di atti persecutori messi in atto da uno o più colleghi nei confronti di un altro, spesso finalizzati a screditare la reputazione di un lavoratore mettendo in crisi la sua posizione lavorativa.
Le principali controversie e diatribe concernono proprio l’esatta individuazione della condotta che integri, da un punto di vista prettamente ontologico, tale fattispecie.
Gli Ermellini sono tornati sul relativo tema e con l’Ordinanza n. 5061 del 26/02/2024 hanno deciso su di un caso cassando la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda in quanto il giudice di merito, dalle risultanze processuali, non aveva verificato la responsabilità del datore di lavoro, enucleando così il seguente principio di diritto: “L'accertata insussistenza degli estremi del mobbing in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo”.
Clicca qui per scaricare l'articolo-> Nota a Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5061 del 26/02/2024
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'accertata insussistenza degli estremi del mobbing in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Avv. Giulio Costanzo