Tale Decreto Legislativo, che rispecchia a pieno il principio di eguaglianza elevato a rango Costituzionale dall’art. 3 Cost., ha recepito la direttiva 2000/78/CE stabilendo il divieto di discriminare al momento dell’assunzione e durante la vigenza del contratto di lavoro (sia nel settore pubblico sia in quello privato).
La nozione di discriminazione adottata dal legislatore fa riferimento sia alla discriminazione diretta ( “quando (...) una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga”),sia alla discriminazione indiretta (“quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone (…) in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”).
L’art. 5 del D.Lgs. n. 216 del 2003 (“Legittimazione ad agire”) statuisce che:
- Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.
- Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresi', legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.
Al riguardo, di recente, si è pronunziata la Suprema Corte di Cassazione ove ha respinto il ricorso proposto da un avvocato, condannato al risarcimento del danno in favore di una associazione per i diritti L.G.B.T.I., a causa delle sue dichiarazioni discriminatorie nei confronti degli avvocati aventi un determinato orientamento sessuale.
Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020
Gli Ermellini, con l’Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “in tema di condotte discriminatorie in ambiente di lavoro, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 216 del 2003, le associazioni esponenziali degli interessi lesi possono agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’autore di dichiarazioni lesive del principio di non discriminazione, ancorchè esse siano state rese al di fuori dell’ambito di una procedura di selezione di lavoratori”.
Alla luce di tale pronunzia emrge, ergo, che, in caso di dichiarazioni discriminatorie nel lavoro, le associazioni esponenziali degli interessi lesi possono agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’autore, anche se esse siano state rese al di fuori dell’ambito di una procedura di selezione di lavoratori.