Il mobbing si distingue in verticale ed orizzontale:
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il mobbing verticale (o “bossing”) consiste negli abusi e nelle vessazioni poste in essere ai danni di uno o più dipendenti da un loro diretto superiore gerarchico;
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per mobbing orizzontale, invece, si intende l’insieme di atti persecutori messi in atto da uno o più colleghi nei confronti di un altro, spesso finalizzati a screditare la reputazione di un lavoratore mettendo in crisi la sua posizione lavorativa.
Le principali controversie e diatribe concernono proprio l’esatta individuazione della condotta che integri, da un punto di vista prettamente ontologico, tale fattispecie.
Al riguardo, di recente, si è pronunziata la Suprema Corte di Cassazione decidendo su di un caso ove una lavoratrice ricorreva giudizialmente al fine di ottenere, da parte della società datrice, il risarcimento del danno provocatole dalle condotte mobbizzanti poste in essere nei suoi confronti da alcune colleghe.
Gli Ermellini, con l’Ordinanza n. 1109 del 20/01/2020, dal momento che il datore di lavoro non era conscio di tale situazione durante la pendenza del rapporto di lavoro, ha rigettato il relativo ricorso enucleando il seguente principio di diritto: “Ai fini della configurabilità del mobbing orizzontale, addebitabile in astratto al datore di lavoro quale condotta omissiva in violazione dell'art. 2087 c.c., con conseguente prova liberatoria a suo carico ex art. 1218 c.c., è necessario che il datore medesimo abbia avuto conoscenza dell’attività persecutoria, quindi necessariamente dolosa, posta in essere dai propri dipendenti nel contesto dell’ordinaria attività di lavoro”.
Infatti, solo una volta venuto a conoscenza dello stato di malessere del dipendente cagionato dalle condotte dei colleghi, il datore di lavoro potrà reagire e porre rimedio alla situazione o rimanere inerte e vedersi, perciò, condannato al risarcimento del danno per non avere adempiuto il proprio obbligo di tutela della salute del lavoratore.
Indi per cui, ai fini della configurabilità del mobbing orizzontale, con conseguente diritto al risarcimento, è necessario che il lavoratore mobbizzato dimostri che il datore fosse a conoscenza dell’attività persecutoria posta in essere dagli altri dipendenti.
