Una prima evoluzione si riscontra agli arbori del nuovo millennio ove le Sezioni Unite (Cassazione SS.UU. n. 9556/2002 del 01.07.2002), hanno invece enucleato il seguente principio di diritto: “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a seguito di un fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire ‘iure proprio’ contro il responsabile”.
Fondamentale, a riguardo, è stata la Sentenza n. 8827 del 2003 ove la S.C. ha specificato che nei casi di danno riflesso o “di rimbalzo”, particolare attenzione debba essere accordata alla lesione della posizione giuridica protetta, poiché, nel caso di evento pluri-offensivo, la lesione è contestuale e immediata per tutti i soggetti che sono titolari dei vari diritti incisi, verificandosi, di fatto, una propagazione delle conseguenze dell’illecito alle vittime secondarie: “Allorché un fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri e una determinante riduzione, se non un annullamento, delle positività che dal rapporto parenterale e affettivo derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita in relazione, nell’esigenza di provvedere perennemente ai bisogni del familiare (e/o convivente) deve senz’altro trovare ristoro nell’ambito della tutela ulteriore apprestata dall’art. 2059 in caso di lesione di interessi costituzionalmente protetti”.
Si giunge, nel 2020, ad un’ulteriore sviluppo di tale fattispecie, ove gli Ermellini, con l’Ordinanza n. 7748 del 08 aprile 2020, hanno sostenuto che il danno sofferto dai familiari possa desumersi presuntivamente anche dal legame parentale, non essendo necessario lo sconvolgimento delle abitudini di vita: il danno subito dai congiunti, a causa delle lesioni riportate da un loro caro per fatto illecito altrui, è un danno diretto, non riflesso. Si tratta, infatti, della diretta conseguenza della lesione patita dal loro parente; la suddetta lesione rappresenta un fatto plurioffensivo, con vittime diverse, ma parimenti dirette.
Alle luce di tale principio, stante il rapporto di stretta parentela intercorrente tra la c.d. vittima primaria e le vittime secondarie (i congiunti), le sofferenze di questi ultimi non devono necessariamente tradursi in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", potendosi desumere presuntivamente.
Gli Ermellini sono tornati, di recente, nuovamente sul corrispondente tema, decidendo su di un caso ove hanno cassato la sentenza di merito che aveva escluso il danno non patrimoniale occorso ai genitori in conseguenza dell'incidente stradale del figlio minorenne e convivente, nonostante l'avvenuta allegazione della sofferenza subìta durante i non pochi giorni in cui quegli era stato in coma e nei periodi in cui ne era stato incerto il recupero, nonché dell'assistenza necessitata dapprima dal lungo ricovero lontano dall'abitazione familiare e poi dalla non semplice riabilitazione).
I Giudici di Piazza Cavour, con Sentenza n. 25843 del 13/11/2020, hanno, così, enucleato il seguente principio di diritto: “Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione”.