Il danno differenziale, ergo, spetta anche a colui il quale, pur percependo già una rendita Inail, dimostri di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli e ristoratogli dall’ente previdenziale.
Vi sono, infatti, sostanziali differenze tra l’indennizzo erogato dall’Inail ed il risarcimento del danno differenziale: mentre quest’ultimo trova il proprio riconoscimento anche nell’articolo 32 Cost. (“tutela del diritto alla salute”) ed è finalizzato a risarcire il danno nella stessa misura in cui si è verificato, l’indennizzo Inail risponde, invece, alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati al lavoratore soggetto ad infortunio o a malattia professionale. Le evidenti diversità, strutturale e funzionale, sussistenti tra tali due mezzi di ristoro consentono, pertanto, di escludere che le somme versate dall’Inail possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo all’infortunato.
Tali nominate diversità tra l’erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici comporta la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale.
Occorre, dunque, dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass., Sent. n. 9112 del 02/04/2019).