In tal caso sulle parti, ergo, incomberà l’onere di rivolgersi ad un organismo di mediazione e di tentare realmente di trovare un accordo che potrà partire basandosi proprio su quella proposta elaborata dal giudice.
Pertanto, a norma dell’art. 5, comma 2, il giudice può disporre l’invio delle parti in mediazione valutata:
- la natura della causa
- lo stato dell'istruzione
- il comportamento delle parti;
L’ingiustificata mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione demandata dal giudice, tuttavia, è valutabile ai fini della decisione nel merito della causa (art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 8 d.lgs. 28/2010).
Invero, il mancato rispetto dell'ordine impartito dal Giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, infatti, integra colpa grave e può fondare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c., in virtù del quale, “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” (Ex multis Tribunale Civile di Roma Sent. n. 4140/14; Tribunale di Roma, sentenza 14.7.2016).
Orbene, il mancato rispetto dell’ordine in questione integra colpa grave, se non dolo.
La relativa condanna ex officio costituisce un “efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile” (Tribunale di Roma, sez. XIII, sentenza 29/05/2017), integrando una vera e propria ipotesi di punitive demage.