La espressa approvazione delle clausole vessatorie si integra unicamente quando le stesse siano oggetto di un’accettazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell’accordo; il fine è quello di richiamare l’attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, così che esso può reputarsi adempiuto soltanto quando la sottoscrizione avviene con le modalità idonee a garantire tale attenzione.
V’è da aggiungere, inoltre, che il richiamo in blocco di clausole del contratto e la sottoscrizione indeterminata di esse, sia pur sotto l’elencazione delle stesse sotto il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 1341 c. c., comma 2, di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate.
Nel caso di condizioni generali del contratto, infatti, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art.1341 c. c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è tornata sul corrispondente tema, nell’ambito di una mediazione, riguardo ad clausola contenuta in un contratto di mediazione che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase non corrispondente alla conclusione dell'affare.
I Giudici di Piazza Cavour, con Sentenza n. 9612 del 11/04/2023, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, la clausola contenuta in un contratto di mediazione che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase non corrispondente alla conclusione dell'affare, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, poiché determina un significativo squilibrio normativo ex art. 33, comma 1, del citato d.lgs., così stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economica posta in essere dalle parti”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione la clausola contenuta in un contratto di mediazione che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase non corrispondente alla conclusione dell'affare, poiché determina un significativo squilibrio normativo ai danni del consumatore.
Avv. Giulio Costanzo