Per quanto concerne quest’ultima, si tratta dell’ipotesi in cui, nel corso di un giudizio civile, il giudice invia le parti in mediazione: in tal caso l’esperimento del relativo procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sulle parti, ergo, incomberà l’onere di rivolgersi ad un organismo di mediazione.
A norma dell’art. 5, comma 2, il giudice può disporre l’invio delle parti in mediazione valutata:
a) la natura della causa;
b) lo stato dell'istruzione;
c) il comportamento delle parti;
Vi si potrà procedere anche in sede di giudizio di appello, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.
L’ingiustificata mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione demandata dal giudice, tuttavia, è valutabile ai fini della decisione nel merito della causa (art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 8 d.lgs. 28/2010).
Il mancato rispetto dell'ordine impartito dal Giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, infatti, integra colpa grave e può fondare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c., in virtù del quale, “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” (Ex multis Tribunale Civile di Roma Sent. n. 4140/14; Tribunale di Roma, sentenza 14.7.2016).
Stante la relativa astrattezza, molteplici sono i relativi giudizi portati nelle aule giudiziarie e, di recente, gli Ermellini sono tornati sull’istituto in esame.
I giudici di Piazza Cavour, pertanto, con Ordinanza n. 25855 del 23/09/2021, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “L'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l’azione revocatoria non è assoggettata al previo esperimento del tentativo di mediazione e, pertanto, non ne rappresenta condizione di procedibilità poiché non verte sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed ha solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso.