La relativa definizione ci viene data dall’art. 3, comma 1, lett a) del Codice del Consumo, in virtù della quale il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; in caso contrario, è un professionista.
La disciplina relativa al consumatore gode di una specifica tutela, con conseguente applicazione della speciale normativa disciplinata dal D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in luogo di quella generale prevista dal codice civile.
Le principali diatribe in materia, infatti, concernono il riconoscimento dei diritti e della relativa tutela che fanno capo a questa peculiare figura, in particolare quando abbia già inizialmente richiesto la riparazione del bene viziato.
I Giudici di Piazza Cavour sono tornati nuovamente sul corrispondente tema e, pertanto, con la Ordinanza n. 22146 del 14/10/2020 hanno enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove l'acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non è preclusa la possibilità di agire successivamente per la risoluzione del contratto quando sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto, ovvero se la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che non è preclusa la possibilità, in caso di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità ove l'acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, di agire successivamente per la risoluzione del contratto quando sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, ovvero se la eventuale riparazione abbia arrecato un notevole inconveniente.