Giovedì, 30 Gennaio 2025 09:56

Diritti del consumatore

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12315 del 07/05/2024, ha stabilito che, in tema di contratti del consumatore, si presumono vessatorie le clausole che individuano come foro competente località diverse da quella della residenza e del domicilio elettivo, cosicché il domicilio a cui fa riferimento l'attuale previsione dell'art. 66-bis, è necessariamente quello elettivo.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 12315 del 07/05/2024, è tornata sulla pungente questione relativa ai contratti del consumatore.

La società contemporanea, in virtù di una globalizzazione sempre più diffusa e di un consumismo sempre più esasperato, si fonda sull’estesa crescita a livello planetario di spese volte all’acquisto di beni che soddisfano bisogni non solo “primari”, ma soprattutto “secondari”.

Protagonista indiscusso di tale società è il consumatore.

La relativa definizione ci viene data dall’art. 3, comma 1, lett a) del Codice del Consumo, in virtù della quale il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; in caso contrario, è un professionista.

Le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, solo se al momento della conclusione dello stesso, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

La espressa approvazione delle clausole vessatorie si integra unicamente quando le stesse siano oggetto di un’accettazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell’accordo; il requisito in parola, assolve infatti al fine di richiamare l’attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicché esso può reputarsi adempiuto soltanto quando la sottoscrizione avviene con le modalità idonee a garantire tale attenzione (Cass. n.5733 del 2008; Cass. n.21816/2009).

Il richiamo in blocco di condizioni generali del contratto e la sottoscrizione indeterminata di esse, sia pur sotto l’elencazione delle stesse sotto il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate.

Infatti, non è idonea ad integrare la specifica approvazione per iscritto l’approvazione della clausola onerosa contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole contrattuali, perché è necessaria che invece essa sia specifica e separata dalle altre, cioè individuata singolarmente così da richiamare l’attenzione del sottoscrittore su di essa (Cass. Civ., Sentenza del 14.06.99 n. 5832).

Le clausole capestri che non vengano individuate singolarmente, né vengano approvate dalle altre, ma, al contrario, vengano approvate insieme e non separatamente ad altre clausole vessatorie, fanno così venir meno il requisito richiesto dal Giudice di legittimità della totale separatezza ed individualità delle clausole vessatorie da approvare specificamente ( Cass. Civ.10.02.05 n. 2719).

Pertanto, una clausola che venga accettata collettivamente ed indistintamente insieme alle altre, rientra tra le clausole cumulative e, ergo, non essendo stata specificatamente e singolarmente sottoscritta, dovrà essere ritenuta non accettata ed inefficace.

Le principali diatribe in materia concernono proprio i rapporti tra le figure del consumatore e del professionista, con conseguente applicazione, nei confronti del primo, della speciale normativa disciplinata dal D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e, del secondo, di quella generale del codice civile.

Gli Ermellini sono tornati sul tema relativo la distinzione tra consumatore e professionista in caso di richiamo espresso ad altre discipline e, in particolare, a quello relativo al D. Lgs. 206/2005 .

I Giudici di Piazza Cavour, con l’Ordinanza n. 12315 del 07/05/2024, hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di contratti del consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, si presumono vessatorie le clausole che individuano come foro competente località diverse da quella della residenza e del domicilio elettivo, cosicché il domicilio a cui fa riferimento l'attuale previsione dell'art. 66-bis, è necessariamente quello elettivo”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di contratti del consumatore, in tema di contratti del consumatore, si presumono vessatorie le clausole che individuano come foro competente località diverse da quella della residenza e del domicilio elettivo, cosicché il domicilio a cui fa riferimento l'attuale previsione dell'art. 66-bis, è necessariamente quello elettivo.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 1089 volte Ultima modifica il Giovedì, 30 Gennaio 2025 10:34
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