Tale principio viene derogato in tema di prova testimoniale dei contratti, soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova ma per l'esistenza stessa del contratto.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è tornata sul corrispondente tema, cassando la sentenza impugnata che non aveva ammesso la prova testimoniale relativa ad una domanda di addebito della separazione, tralasciando di considerare che anche un unico episodio di violenza può determinare l'addebitabilità richiesta, esonerando il giudice da ogni comparazione delle condotte dei due coniugi circa l'insorgenza della crisi familiare.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 30721 del 29/11/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale può essere denunciato per cassazione ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito.
Avv. Giulio Costanzo